Il contenuto di cromo VI idrosolubile nel cemento è stato regolamentato dall'Unione Europea con la Direttiva 2003/53/CE, recepita in Italia con il decreto del Ministero della Salute 10 maggio 2004. Quindi a partire dal gennaio 2005, la commercializzazione del cemento e dei preparati contenenti cemento è consentita solo se questi non presentano più dello 0,0002% (2 ppm) di cromo VI idrosolubile sul peso totale a secco.
Per quanto riguarda il metodo di valutazione del contenuto di cromo VI nel cemento e lo schema per la valutazione della rispondenza ai requisiti della norma, il riferimento è la norma EN 196-10 Metodi di prova per il cemento - Parte 10, recepita in Italia dal Decreto del Ministero della Salute 17 febbraio 2005. Il 20 gennaio del 2009 è entrato in vigore il Regolamento (CE) 1272/2008 (regolamento CLP dall'acronimo di Classification, Labelling and Packaging) relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che, insieme al Regolamento (CE) 1907/2006 concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH), ha portato a compimento la revisione e la riorganizzazione del sistema legislativo europeo sulle sostanze chimiche.