Normativa di riferimento

Livello Comunitario Livello Nazionale
Dir. 2010/75/UE (Industrial Emission Directive) ex IPPC

D.Lgs.vo 4 marzo 2014, n.46 – Attuazione della direttiva relative alle emissioni industriali
Dir. 2008/98/CE - Direttiva Quadro rifiuti

D.Lgs n. 205/2010 - Modifica parte IV D.Lgs n. 152/2006 recepimento direttiva quadro rifiuti
DM 22/2013 - cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di (CSS)
DM 20 marzo 2013 Modifica dell’allegato X della parte V del D.Lgs.vo 152/06
Dir 2018/851/CE Nuova Direttiva Quadro rifiuti – Revisione Dir 2008/98/CE

Da recepire entro il 2020
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE (9.04.2013)
Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il cemento

Vigenti in Italia e in Europa dal 09.04.2017

L'utilizzo di rifiuti nei forni da cemento è un'attività di recupero e non di smaltimento.

Sentenza della Corte Superiore di Giustizia Europea (V Sezione) del 13 febbraio 2003. Caso C-228/00: Commissione Europea contro Germania.

Regolamentazione: la sentenza della Corte di Giustizia Europea stabilisce che l'utilizzo di rifiuti come combustibile nei forni da cemento deve essere classificato come attività di recupero.

Normativa Nazionale

A.I.A. - Autorizzazione Integrata Ambientale (D.Lgs.vo 4 marzo 2014, n.46). In Italia i forni da cemento con capacità > 500 t/g di clinker sono soggetti al rilascio dell' A.I.A.
L'ente competente al rilascio dell'A.I.A. è la regione territorialmente competente o la provincia delegata dalla regione.

L'A.I.A. deve applicare le BAT (Best Available Techniques) ovvero Migliori Tecniche Disponibili (MTD), che consentono di limitare il più possibile "a monte" ogni eventuale produzione di emissioni nocive nell'ambiente.

Principio di flessibilità
Nel rilascio delle autorizzazioni, gli Enti competenti devono tener conto delle circostanze locali, delle caratteristiche tecniche dei singoli impianti e di un'adeguata analisi dei costi (cfr. D.M. 1/10/2008 – Emanazione di linee guida in materia di analisi degli aspetti economici e degli effetti incrociati per le attività elencate nell'Allegato I del Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59) e dei benefici ambientali, riflettendo le caratteristiche e le necessità specifiche del territorio.

Attività di controllo
Le operazioni di controllo circa il rispetto delle condizioni e prescrizioni autorizzative contenute nell'A.I.A. competono alle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente.

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